Il rientro al lavoro dopo l'infortunio - Nuove indicazioni operative

Rientro al lavoro al termine della prognosi
Con la Circolare n. 17 del 29/04/2026, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alla ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi per infortunio sul lavoro (principi validi anche in caso di malattia professionale).
L’INAIL conferma che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato medico trasmesso all’Istituto; non è quindi necessario richiedere un ulteriore certificato di “chiusura” o un certificato definitivo per autorizzare il rientro in servizio.
Resta comunque possibile che:
- il lavoratore effettui una visita medica prima della scadenza della prognosi;
- l’INAIL disponga ulteriori accertamenti medico-legali.
In tali casi, l’Istituto potrà emettere un nuovo certificato continuativo o definitivo, anche tramite telemedicina.
Chiusura del periodo di inabilità
La circolare precisa inoltre che, se alla scadenza della prognosi non viene trasmesso alcun ulteriore certificato medico, l’INAIL procederà entro 15 giorni alla chiusura del periodo di inabilità temporanea, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche spettanti.
Ripresa anticipata dell’attività
Il lavoratore può riprendere il lavoro prima della scadenza originariamente prevista solo se in possesso di un certificato medico che anticipi il termine della prognosi.
Tale certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico.
Indicazioni operative per le aziende
Si invitano pertanto le aziende a verificare sempre la data di scadenza dell’ultimo certificato medico presente agli atti prima della riammissione in servizio del lavoratore.
Promemoria scadenze INAIL
Si ricorda che restano invariati gli obblighi e le tempistiche relativi alla denuncia/comunicazione di infortunio e malattia professionale.
Termini da rispettare
- Denuncia/comunicazione di infortunio: entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del primo certificato medico;
- Infortunio mortale: entro 24 ore dall’evento;
- Denuncia di malattia professionale: entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico da parte del lavoratore o dell’INAIL.
Si raccomanda quindi di trasmettere tempestivamente allo Studio tutta la documentazione ricevuta, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di legge ed evitare eventuali sanzioni amministrative.
Studio Tomaino
Da oltre 50 anni, con serietà e competenza, operiamo al fianco delle Aziende e ci occupiamo di tutte le tematiche inerenti la Consulenza del Lavoro, l’amministrazione e la gestione del personale offrendo ai nostri Clienti servizi di alta qualità professionale nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della legislazione sociale e previdenziale.
La consolidata esperienza e le competenze maturate nei vari settori della consulenza, ci consentono di gestire efficacemente tutte le problematiche della professione.
50 anni di Passione per il Lavoro
Obbligo di indicazione dati dei familiari a carico nella Certificazione Unica

Com'è noto a decorrere dal 1° marzo 2022 L'assegno Unico e Universale riconosciuto dall'Inps direttamente al lavoratore ha sostituito gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli erogate mensilmente dal Datore di Lavoro rendendo così superflua la comunicazione da parte dei dipendenti dei dati dei soggetti a proprio carico.
Assegno Unico Universale dal 1° marzo 2022: il nuovo sito con tutte le informazioni

E' online il nuovo sito dedicato www.assegnounicoitalia.it con tutte le risposte alle domande più frequenti relative all'assegno unico e universale che debutterà dal 1° marzo 2022.
La misura spetterà su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido).
Si invitano le Aziende a dare ampia comunicazione ai propri dipendenti poichè tale modifica avrà un impatto rilevante sulla propria busta paga.
Nuovo obbligo di comunicazione per lavoratori occasionali

E' stato introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per l'impiego di lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (la cosiddetta ritenuta d'acconto del 20%).
Quali documenti servono per assumere un dipendente?

E' questa la domanda che spesso ci viene posta quando un'Azienda vuole procedere all'inserimento di un nuovo lavoratore.
Per rispondere a questa richiesta abbiamo predisposto una procedura compilabile online per agevolare la comunicazione dei dati allo Studio.
Un percorso guidato permette l'inserimento delle informazioni richieste con la possibilità di allegare la documentazione necessaria.
Dimissioni telematiche ora presso lo Studio Tomaino

Con il decreto correttivo al Jobs Act ora anche lo Studio Tomaino è abilitato all'invio telematico delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Si tratta di un importante riconoscimento della terzietà della categoria del Consulente del Lavoro, che viene inclusa fra i soggetti in grado di affiancare il lavoratore, orientandolo e consigliandolo nelle scelte importanti della sua vita professionale confermando il ruolo di soggetti garanti della corretta ed etica gestione dei rapporti di lavoro.
La guida pratica sulla malattia

L'Inps ha recentemente predisposto una guida informativa per aziende e lavoratori in merito alla corretta gestione della Malattia rispondendo così alle domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.
L'indicazione dei lavoratori somministrati e distaccati nel Libro Unico del Lavoro

I lavoratori somministrati (ex interinali) e distaccati vanno sempre indicati nel Libro Unico del Lavoro.
A tal fine si ricorda che occorre comunicare allo Studio, contestualmente all’invio delle presenze mensili, i seguenti dati relativi ai lavoratori somministrati e distaccati attualmente in forza e futuro inserimento:








