Modifica Bonus Fiscale dal 1° luglio 2020

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Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020); risulta così abrogata la normativa che disciplina il bonus 80 euro (c.d. bonus Renzi) che continua ad essere applicata fino al 30 giugno 2020 secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta sulla base dei dati in suo possesso, nel dettaglio:

  • Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
  • IRPEF lorda, al netto delle Altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva.

Il trattamento integrativo ammonta a 600 euro per l’anno 2020 (semestre luglio-dicembre) e 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

  • Ulteriore detrazione fiscale (solo per il 2020)

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta).

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

 

Entrambe le misure sono rapportate al periodo di lavoro e riconosciute in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) a decorrere dal 1° luglio 2020, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta verifica la sussistenza dei requisiti e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo (ove quest’ultimo superi 60 euro, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che il datore di lavoro, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto da parte Sua del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso, in caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.

A tale proposito, invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza dei trattamenti (ad esempio il possesso di ulteriori redditi), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.

Il nostro Studio terrà conto di eventuali comunicazioni in tal senso che potranno essere prodotte compilando l’allegato modulo, da restituire entro la data del 25/07/2020.

Le eventuali comunicazioni inviate oltre tale data verranno tenute in considerazione dal primo mese utile e conguagliate in fase di conguaglio; coloro i quali avevano già precedentemente rinunciato al bonus 80 euro verrà mantenuta anche per tale detrazione la medesima scelta.

Ricordiamo, infine, che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza dei trattamenti sulla base dei dati a nostra disposizione.

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