Agevolazioni contributive 2018 - Le prime indicazioni

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È attualmente all’esame del Senato la “Legge di Bilancio 2018” contenente una serie di misure di rilevante interesse per i datori di lavoro ed i lavoratori. Il testo del disegno di legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.

Si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni seppur non ancora definitive

Tra le altre misure viene introdotto un nuovo incentivo all’occupazione destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con età inferiore a 30 anni (elevati a 35 per l'anno 2018) che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 3.000 euro annui ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, o di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

L’esonero contributivo in oggetto trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata (totali 24 mesi successivi alla qualificazione), a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

 

Sarà nostra cura fornire ulteriori indicazioni non appena disponibili.

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