Il nuovo Esonero contributivo per lavoratrici madri e Fringe benefit dipendenti

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Di seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio per l'anno 2024:

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI CON FIGLI:

Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, viene introdotto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico). Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024), in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La lavoratrice che voglia usufruirne dovrà presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione.

Si invita a darne ampia comunicazione alle lavoratrici interessate e chiediamo la restituzione del modulo compilato a stretto giro.

 

FRINGE BENEFIT:

Le norme prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il regime transitorio più favorevole consiste:

  • nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
  • nell'inclusione nel regime di esenzione rientrano le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio, secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023), la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio a carico sia ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale; sono inoltre esplicitamente ricompresi nell'ambito i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

Si segnala che l'erogazione di tali fringe benefits è discrezionale per il Datore di Lavoro e possono essere corrisposti anche al singolo lavoratore.

Tali buoni o somme potranno essere erogati nell'anno 2024 purchè pagate entro il 12 gennaio 2025; qualora l'Azienda voglia procedere in tal senso invitiamo a comunicarlo allo Studio affinchè possano essere effettuati i dovuti adempimenti.

 

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