Fringe benefits esenti fino a 3000 euro per i dipendenti con figli a carico

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Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro (fringe benefits), fissata in via generale in euro 258,23, è elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Requisito dei lavoratori beneficiari risulta quindi essere la presenza di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR, dunque, di figli fiscalmente a carico per l'anno 2023.

 A tal proposito si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

  • non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,00;
  • superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

L’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione del lavoratore di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli, con impegno da parte del lavoratore a comunicare l'eventuale venire meno dei presupposti (si veda dichiarazione in calce).

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione contributiva e fiscale rientrano ad esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell’esenzione fino a euro 3.000, si tratta di quelle rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.
Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

L'agenzia delle Entrate precisa che possono essere oggetto di rimborso le utenze pagate nel 2023 anche se riferite all'anno precedente purchè non siano già state oggetto di rimborso nell'anno 2022.

Nel caso di rimborso utenze a supporto dell’erogazione delle somme, il datore di lavoro, oltre alla dichiarazione attestante la presenza di figli fiscalmente a carico, deve acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze o in alternativa acquisire una dichiarazione con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento). A tal fine trova in fondo alla presente comunicazione una bozza di autocertificazione che potrà essere compilata dal lavoratore.

Si ricorda inoltre che essendo l’agevolazione riferita al periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà tenere conto dell’ammontare complessivo dei fringe benefits erogati già dall’inizio del periodo d’imposta 2023 e nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, (quindi anche la quota di valore inferiore al predetto limite).

Si segnala che l'erogazione di tali fringe benefits è discrezionale per il Datore di Lavoro e possono essere corrisposti anche al singolo lavoratore.

Tali buoni o somme potranno essere erogati nelle mensilità di competenza dell'anno 2023 (tipicamente, Tredicesima e Dicembre purchè pagate entro il 12 gennaio 2024) e qualora l'Azienda voglia procedere in tal senso invitiamo a comunicarlo allo Studio affinchè possano essere effettuati i dovuti adempimenti

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