Il rientro al lavoro dopo l'infortunio - Nuove indicazioni operative

Rientro al lavoro al termine della prognosi
Con la Circolare n. 17 del 29/04/2026, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alla ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi per infortunio sul lavoro (principi validi anche in caso di malattia professionale).
L’INAIL conferma che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato medico trasmesso all’Istituto; non è quindi necessario richiedere un ulteriore certificato di “chiusura” o un certificato definitivo per autorizzare il rientro in servizio.
Resta comunque possibile che:
- il lavoratore effettui una visita medica prima della scadenza della prognosi;
- l’INAIL disponga ulteriori accertamenti medico-legali.
In tali casi, l’Istituto potrà emettere un nuovo certificato continuativo o definitivo, anche tramite telemedicina.
Chiusura del periodo di inabilità
La circolare precisa inoltre che, se alla scadenza della prognosi non viene trasmesso alcun ulteriore certificato medico, l’INAIL procederà entro 15 giorni alla chiusura del periodo di inabilità temporanea, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche spettanti.
Ripresa anticipata dell’attività
Il lavoratore può riprendere il lavoro prima della scadenza originariamente prevista solo se in possesso di un certificato medico che anticipi il termine della prognosi.
Tale certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico.
Indicazioni operative per le aziende
Si invitano pertanto le aziende a verificare sempre la data di scadenza dell’ultimo certificato medico presente agli atti prima della riammissione in servizio del lavoratore.
Promemoria scadenze INAIL
Si ricorda che restano invariati gli obblighi e le tempistiche relativi alla denuncia/comunicazione di infortunio e malattia professionale.
Termini da rispettare
- Denuncia/comunicazione di infortunio: entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del primo certificato medico;
- Infortunio mortale: entro 24 ore dall’evento;
- Denuncia di malattia professionale: entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico da parte del lavoratore o dell’INAIL.
Si raccomanda quindi di trasmettere tempestivamente allo Studio tutta la documentazione ricevuta, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di legge ed evitare eventuali sanzioni amministrative.
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