Le novità della Legge di Stabilità 2018

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È stata pubblicata in data 29 dicembre 2017 la “Legge di Bilancio 2018” contenente una serie di misure di rilevante interesse per i datori di lavoro ed i lavoratori. La Legge è in vigore dal 1° gennaio 2018.

Tra le novità in materia di lavoro si segnalano le seguenti:

  • INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE STABILE

Confermato un nuovo incentivo all’occupazione destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con età inferiore a 30 anni (elevati a 35 per l'anno 2018) che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 3.000 euro annui ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, o di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

L’esonero contributivo in oggetto trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata (totali 24 mesi successivi alla qualificazione), a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

  • BONUS 80 EURO

Vengono incrementate di 600 euro le soglie di reddito massimo richieste per beneficiare del Bonus (da 24.000 e 26.000 a 24.600 e 26.600)

  • BONUS BEBE'

viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l’assegno di 960 euro annui previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell’interessato); non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione

  • NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO

A decorrere dal 1° gennaio 2019 viene innalzato a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente per i figli di età non superiore ai 24 anni.

  • PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni ed il lavoro domestico, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ai datori di lavoro che violano l’obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

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