Nuove modalità di versamento del Modello F24

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Nuove e più stringenti regole si applicano, a seguito del DL n. 50/2017 pubblicato in gazzetta ufficiale il 24/04/2017, per le modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i soggetti titolari di partita Iva.

In sostanza, per questi contribuenti viene introdotto un obbligo generalizzato per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione; per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

Di seguito si riporta una suddivisione esemplificativa delle possibili casistiche:

  • Gli F24 a zero: sia per i titolari di partita Iva che per i privati continuano a poter essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti;
  • F24 con saldo positivo contenenti crediti utilizzati in compensazione: in questo caso, a seguito dell’introduzione delle nuove regole è ora necessario distinguere fra privati e partite Iva:

    • Per i titolari di partita iva, infatti, possono essere utilizzati solo i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure per il tramite di un intermediario abilitato ,
    • per i privati è ancora possibile avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
       
  • F24 senza compensazioni: I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). Tutti i titolari di partita Iva hanno, invece, l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Lo Studio Tomaino è a disposizione per provvedere alla presentazione del Modello F24 su Conto Corrente Bancario del Cliente tramite servizio Entratel; coloro che fossero interessati sono pregati di comunicarlo allo Studio entro il giorno 12/05/2017 fornendo l'IBAN della Banca d'appoggio

 



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